Modello di organizzazione gestione e controllo

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01

Introduzione: il Decreto legislativo 231/01 e la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” o più semplicemente il Decreto), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.
Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune Convenzioni Internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.
Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001). Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.
Nello specifico si parlerà di interesse o vantaggio a seconda:

  • se il fatto sia stato commesso per favorire l’ente indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato raggiunto;
  • se il fatto ha portato all’ente un vantaggio oggettivamente dimostrabile.

Con l’aggravio amministrativo a carico dell’azienda, vera e propria sanzione, il decreto mira dunque a disincentivare comportamenti illeciti in modo più efficace di quanto potevano farlo le sole sanzioni comminate ai singoli agenti del fatto. Alle società, infatti, sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.
La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.
La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Destinatari e diffusione del modello

Il Modello, destinato a tutti gli stakeholders aziendali, ricomprendendo in essa in maniera non esaustiva, il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato i Direttori di Farmacie e tutto il personale impiegato in generale, diviene per tutti vincolante sia con riferimento alla parte generale che a quella speciale.
La parte generale, anche pubblicata sul sito internet dell’azienda, assolve, tra l’altro, alle seguenti funzioni informative:

  • Comunicare a tutti i portatori d’interesse l’adeguamento dell’azienda ai dettami della disciplina sulla Responsabilità Amministrativa D.Lgs 231/01 e s.m.i.;
  • Rendere edotto tutto il personale d’azienda che la stessa non consente, e disapprova, qualunque comportamento contrario alla Legge, ai Regolamenti, al Codice Etico, alle procedure e prassi aziendali consolidate, alle regole di vigilanza ed alle migliori pratiche di direzione gestione e controllo aziendale, riportate nel presente Modello di Organizzazione in ogni sua componente e parte;
  • Comunicare in modo esplicito che i contenuti del Modello sono vincolanti ed obbligano tutti gli stakeholders aziendali ad attuare un comportamento conforme alle Leggi, ai regolamenti, al Modello, al Codice Etico. Ne consegue che ogni violazione comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte dell’azienda.

Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

  • da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
  • da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

Si tratta quindi di allargare il novero degli autori anche a coloro che, in assenza di formale delega, di fatto si trovano ad esercitare la gestione o il controllo dell’azienda, o comunque di processi definibili critici e comportanti un oggettiva assunzione di responsabilità decisionale oltre che operativa.

I Reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/01 e successivi

Il Decreto dall’entrata in vigore ad oggi ha subito un notevole ampliamento del novero
dei possibili reati. Le motivazioni che spingono il legislatore verso tale ampliamento si leggono nella lettera di accompagnamento al Decreto, che recita: “favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto, con riferimento ad un ampio novero di reati potrebbe fatalmente provocare non trascurabili
difficoltà di adattamento
”.
Al momento dell’approvazione del presente aggiornamento del modello di organizzazione gestione e controllo ex 231/01 i reati contemplati dal Decreto sono:

  • Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)
    Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
    Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato (art. 316-ter c.p.);
    Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.);
    Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
    Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, .Lgs. 231/01)
    Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
    Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
    Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
    Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
    Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
    Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
    Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
    Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
    Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
    Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
    Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
  • Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
    Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
    Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.);
    Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
    Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni;
    Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
    Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
    Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
    Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
  • Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)
    Concussione (art. 317 c.p.);
    Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
    Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
    Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
    Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
    Induzione indebita a dare o promettere utilità 8art. 319-quater c.p.)
    Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p)
    Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
    Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
    Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
  • Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)
    Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
    Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
    Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
    Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
    Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
    Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
    Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
    Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
    Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
    Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
  • Delitti contro l’industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)
    Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
    Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
    Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
    Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
    Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
    Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
    Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
    Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
  • Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
    False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
    Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
    False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
    [Falso in prospetto (art. 2623 c. c.), abrogato
    [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.), abrogato
    Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
    Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
    Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
    Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
    Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
    Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.);
    Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
    Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
    Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
    Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
    Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
    Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)
    Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
  • Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)
    Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
    Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
    Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
    Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
    Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
    Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
    Tratta di persone (art. 601 c.p.);
    Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
    Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
  • Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)
    Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184);
    Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185);
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)
    Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.);
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25- octies, D.Lgs. 231/01)
    Ricettazione (art. 648 c.p.);
    Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
    Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
    Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
    Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un’opera o di parte di un’opera dell’ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);
    Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art 171, co. 3, L. 633/1941);
    Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
    predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
    Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto,
    distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto
    di una banca dati al fin di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell’utente di una banca dati;
    distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
  • Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
    abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
    abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
    introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a)
    e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
    detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
    ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
    introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
    fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di tali misure (lett. f-bis);
    abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all’articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
  • Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
    riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,
    cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi (lett. a);
    immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
    qualsiasi genere, di un’opera o parte di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore (lett. a-bis);
    realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi (lett. b);
    promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);
    Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 71-septies, L. 633/1941);
    Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941);
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
    giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
  • Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)
    1. Reati previsti dal Codice penale.
      Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
      vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
      Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
    2. Reati previsti dal Titolo VI bis Libro II c.p.
      Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
      Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
      Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
      Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
      Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
    3. Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
      • Inquinamento idrico (art. 137);
        – scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue
        industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
        – scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
        – scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall’Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
        – violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co.11);
        – scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13);
      • Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
        – raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
        – realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
        – realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo
        smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
        – attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
        deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6);
      • Siti contaminati (art. 257);
        – inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall’autorità competente) e omissione della
        relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di
        cui al co. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze pericolose;
      • Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis);
        – predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le
        informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e
        uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
        – predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del
        sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI; inserimento di un certificato
        falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
        – trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area
        movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-
        bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
        – trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione
        fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
      • Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260);
        – spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
        – attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione,
        trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti).
        La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2);
      • Inquinamento atmosferico (art. 279);
        – violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall’autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità
        dell’aria previsti dalla vigente normativa (co. 5);
      • Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
        – importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti) detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione;
        – commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2)
        Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell’esercizio di attività di impresa.;
        – falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
        – detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6, co. 4);
      • Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente;
        – inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6);
      • Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente marino provocato da navi:
        – sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
        – sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);
        Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 22 co. 12 bis D.Lgs. 286/98 (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/01)
  • Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
    L’art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
    sia commesso in più di uno Stato;
    sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
    pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
    sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato
    impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
    Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
    Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
    Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
    Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
    Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
    Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
    giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
    Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I Reati commessi all’estero

Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 – commessi all’estero. I presupposti su cui si fonda (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:

  • il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente ai sensi dell’art. 5 comma 1, del d.lgs. 231/2001;
  • l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
  • l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei
    confronti dell’ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del d.lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del d.lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua
    responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
  • sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L’esimente da responsabilità: considerazioni di tipo oggettivo

Le responsabilità connesse alla commissione dei reati sopra elencati, e quindi le
conseguenti sanzioni di carattere amministrativo, sono escluse nel caso in cui la Società, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001 possa provare che:

    1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
    2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento é stato affidato a un organismo dell’ente (l’Organismo di Vigilanza – OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
    3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  • colpa organizzativa”.Nel caso invece di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o
    vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.
    L’art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce poi i requisiti di una efficace adozione dei Modelli Organizzativi:
    la verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello quando sono accertabili significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività di processi aziendali sensibili;
    un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.
    Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:
    individuare le attività nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi reati;
    prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
    individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
    prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
    introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L’Organismo di Vigilanza

Il Decreto dunque istituzionalizza un nuovo Organo Aziendale deputato in via generale al compito di vigilanza sull’osservanza del modello.
L’Odv dunque secondo quanto disposto dal Decreto, ovvero ampliandone il disposto con le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte da Confindustria dovrà obbligarsi a:
Verificare la ragionevole aderenza tra i protocolli ed i comportamenti dei soggetti aziendali, tenuto conto della realtà aziendale, del suo modello di governance nonché di business;
Verificare l’adeguatezza del modello, ossia la capacità dello stesso di prevenire reati;
Verificare la coerenza temporale del Modello e quindi la sua capacità di mantenere nel tempo i requisiti di efficacia esimente;
Garantire l’aggiornamento del modello in dipendenza di mutamenti nel quadro normativo
di riferimento e/o nell’organizzazione dell’azienda. Resta inteso che spetterà all’OdV solo il compito di richiedere gli aggiornamenti che resteranno a carico, e sotto la responsabilità, del Consiglio di Amministrazione.
L’Odv dovrà inoltre essere strutturato in modo tale da garantire un efficace operato. Il tutto dovrà, in particolare essere garantito dalla:
autonomia ed indipendenza riferibile rispettivamente all’assenza in capo ai membri dell’Organismo di compiti operativi riferibili ai processi aziendali;
professionalità dei singoli componenti riferibile al possesso di conoscenze adeguate, sia in termini di conoscenza della realtà aziendale sia alla valutazione dei rischi connessi al Decreto;
continuità d’azione riferibile all’organizzazione strutturale e sistemica delle attività svolte dall’Organismo.

Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria

L’art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede che “I Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.
A tal proposito il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle linee guida di Confindustria e Confservizi.

Il progetto di Farmacie Comunali per la predisposizione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01. Approccio metodologico utilizzato.

Nel definire il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” Farmacie Comunali Torino S.p.A. ha adottato un approccio metodologico tale da recepire nel Modello stesso le regole di gestione e controllo già in essere in azienda nonché di interpretare dinamicamente l’evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato. Tale metodologia prevede dunque un monitoraggio ex ante ed una valutazione ex post del sistema di controllo adottato parametralizzandolo con gli standard di controllo previsti dal Modello, ovvero definiti da Confindustria, in un’ ottica volta alla prevenzione ed al continuo miglioramento.
Le fasi di costruzione del Modello sono state caratterizzate metodologicamente dal seguente processo operativo:

  • preliminare analisi del sistema di governance, del sistema organizzativo e del business aziendale;
  • analisi e definizione del sistema dei rischi aziendali tramite l’individuazione delle potenziali aree a prevalente probabilità di eventi rischiosi;
  • valutazione del sistema di controllo adottato dall’azienda evidenziandosi dunque i possibili scostamenti tra gli standard di controllo teorici e il reale sistema adottato;
  • definizione, in relazione al sistema aziendale, delle soglie di rischio accettabile;
  • definizione delle azioni correttive da implementare affinchè il rischio che il reato venga concretamente compiuto sia contenuto entro le soglie di accettabilità ovvero, laddove possibile, completamente eliminato;
  • predisposizione e condivisione con la struttura aziendale di protocolli esimenti, ovvero del sistema delle regole aziendali, di gestione e controllo, atte a prevenire e, dove possibile, eliminare il rischio che taluni reati vengano compiuti;
  • azioni ad hoc di sensibilizzazione del personale alla tematica attraverso la formazione e l’informazione;
  • implementazione del sistema di controllo definito nel Modello;
  • istituzionalizzazione di un Organismo di Vigilanza come definito dal Decreto.

Tutto ciò ha condotto Farmacie Comunali Torino alla predisposizione del presente Modello di gestione del rischio strutturato come segue:

  1. Parte generale:
    presentazione delle principali caratteristiche del Decreto;
    approccio metodologico utilizzato nella progettazione del Modello stesso;
    definizione del sistema aziendale con specifico riferimento al modello di governance, al Modello organizzativo al modello di business;
    definizione dell’Organismo di Vigilanza;
    definizione del sistema disciplinare e sanzionatorio;
    definizione dei protocolli esimenti sia di natura generale, ovvero qualificanti e regolanti il più generale sistema di gestione e controllo aziendale, sia di natura specifica e dunque definiti idonei a contenere e ove possibile eliminare il rischio che taluni reati sensibili per l’azienda vengano compiuti, ovvero:
    esistenza di procedure istruzioni di lavoro regolamenti scritti atti a dare evidenza della regolamentazione dei processi sensibili aziendali;
    l’esistenza di un sistema di deleghe conformi alle attività svolte dai soggetti aziendali idoneo al ruolo organizzativo ricoperto;
    la tracciabilità delle attività o più in generale dei processi sensibili aziendali;
    la segregazione dei compiti tra chi gestisce, chi autorizza e chi controlla il processo, laddove tale requisito risulti di efficiente ed efficacie attuazione in relazione al sistema degli obiettivi
    aziendali ovvero all’organizzazione delle attività;
    la presenza di attività di monitoraggio dei processi sensibili ex ante e/o ex post.
  2. Una parte speciale, destinata prevalentemente agli stakeholders interni all’organizzazione che, per ogni combinazione, di reato e processo sensibile definisca i protocolli esimenti;
  3. Gli Allegati al Modello:
    il regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
    il Codice Etico.

In ultima analisi gli obiettivi che il presente Modello si prefigge sono:

    • l’attribuzione ad un “Organismo di Vigilanza” dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, di curarne l’aggiornamento ovvero di proporre al Consiglio di Amministrazione miglioramenti al fine di eliminare possibile gap esistenti tra gli standard teorici ed il sistema di controllo effettivamente implementato;
    • l’evidenziazione delle “Aree Sensibili” rispetto all’operatività aziendale ovvero degli ambiti di attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati concentrando gli obiettivi di miglioramento su tali aree;
    • la previsione di specifici protocolli diretti a programmare e controllare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti;
    • l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire comportamenti illeciti;
    • l’introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
    • il regolamento disciplinare e sanzionatorio;
    • la predisposizione di un codice Etico, contemplante tra gli altri specifichi principi comportamentali riferibili alle aree a rischio.

Il Sistema di Business

Le principali Attività della Società
Farmacie comunali Torino S.p.A., nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all’esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede:
– alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del servizio sanitario regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla L. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., nonché in conformità delle Leggi, convenzioni Nazionali e/o Regionali successive per il settore;
– alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l’igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti sempre che l’attività farmaceutica resti attività prevalente;
– alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell’esercizio farmaceutico;
– alla provvista di prodotti farmaceutici agli uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto;
– alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti;
– alla fornitura a Paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
– alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle A.S.L.
La società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di
prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato per svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività di commercio all’ingrosso di farmaci, parafarmaci e prodotti che abbiano attinenza con il settore della farmacia, assumere mandati con e senza deposito per svolgere attività di concessionario o mandatario per la vendita, anche attraverso una rete di agenti, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici o che abbiano attinenza con il settore della farmacia.
Previa autorizzazione dell’assemblea dei soci la società può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici o privati, a società commerciali, consorzi con associazioni già esistenti, nonché promuovere la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell’interesse perseguito dalla società.
Nell’oggetto sociale rientrano anche:
– tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l’acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;
– studi ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico economica agli enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio sanitario.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:
– assumere, al solo scopo di stabile investimento e non collocamento al pubblico,
interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualche modo connessi col proprio oggetto sociale;
– compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all’attuazione dell’oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l’assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avvalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dell’attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell’art. 18 della L. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all’art. 4, comma 2, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla L. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste dal D. Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 ed in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizione di Legge;
– svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione e di un corretto uso del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

  1. la localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune di appartenenza in aree territoriali che si presentino commercialmente più adatte;
  2. la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
  3. l’immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all’utenza per la prevenzione e la cura;
  4. la qualificazione e la preparazione degli operatori.
    Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La società può partecipare a gare extraterritoriali nei limiti della normativa vigente in materia.
Come definito dunque nella Carta della Qualità dei Servizi, Farmacie Comunali Torino SPA, si impegna nello svolgimento della sua attività al perseguimento, tra l’altro, dei seguenti prioritari obiettivi:
uniformare lo svolgimento del servizio ai principi fondamentali di:
eguaglianza dei diritti dell’utente;
imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti;
economicità, continuità e regolarità del servizio;
partecipazione del cittadino;
promuovere, in collaborazione anche con le Associazioni dei Consumatori, l’uso corretto del farmaco, anche attraverso la consulenza sull’uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia su propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini;
indicare agli utenti, per quanto riguarda i farmaci da consiglio, i medicinali più utili per il loro disturbo e più economici, anche in relazione all’utilizzo di rimedi naturali ed alternativi;
promuovere, organizzare e attuare, in collaborazione anche con le Associazioni dei consumatori, all’interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell’ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale; attuare iniziative di informazione permanente relativamente a particolari patologie, nello specifico presso scuole, centri sociali, quartieri ed altri;
mantenere i punti vendita attuali, con la possibilità di incrementarli, nei limiti della normativa vigente;
mantenere e/o migliorare gli attuali standard di apertura oraria delle farmacie, in relazione delle esigenze dalla collettività nel rispetto della normativa vigente;
aderire promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di specifiche categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare;
realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco, coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione garantendo il miglior rapporto qualità prezzo nel rispetto dello specifico protocollo d’intesa;
realizzare in accordo con le A.S.L. locali un sistema di prenotazione dei servizi sanitari, fornito dalle Farmacie Comunali stimolandone la conoscibilità e la diffusione;
attivare politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio;
pubblicare presso i punti vendita i listini prezzo, agevolmente consultabili, dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP).

Il Sistema di Governance

L’Azienda si costituisce il 01/01/1996 con veste giuridica di Azienda Speciale.
All’Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A. è affidata la gestione delle Farmacie Comunali della Città di Torino che ne mantiene la titolarità. Dal 01/07/2000 l’Azienda è stata trasformata in società per azioni a prevalente capitale pubblico locale assumendo la denominazione di AZIENDA FARMACIE. Dal 11/05/2005 l’Azienda assume la denominazione AFC Torino S.p.A., organizzando la gestione in due Divisioni Operative, una delle quali, la Divisione Farmacie, ha continuato l’attività svolta in precedenza dalla società. A seguito di scissione parziale proporzionale della Società, si è costituita la Farmacie Comunali Torino S.p.A., iscritta al Registro Imprese con decorrenza 23/12/2008, con la finalità di gestire le 34 Farmacie Comunali.
Il Capitale sociale dell’Azienda era inizialmente detenuto per il 51% dal Socio di Maggioranza, il Comune di Torino e per il 49% dal Socio Operativo di Minoranza rappresentato da due cooperative profondamente radicate nel territorio torinese (Farmagestioni, che raggruppa più di duecento farmacisti privati, e Unioncoop).
Attualmente, a seguito delle modifiche intervenute nell’assetto societario, il capitale sociale dell’Azienda è detenuto:

  • per il 20% dal Comune di Torino,
  • per il 49% da un Socio Operativo,rappresentato da due cooperative profondamente radicate nel territorio torinese (Farmagestioni, che raggruppa più di duecento farmacisti privati, e Unioncoop ),
  • per il 31% dall’altro Socio Operativo, Unifarma Distribuzione S.p.A..

L’azienda, attraverso i suoi azionisti, ha optato per un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, adottando un modello di governance che prevede, quanto al Consiglio di Amministrazione, le seguenti principali figure:

  • Presidente, ad espressione del Socio di minoranza, a cui spetta, tra l’altro, individualmente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché le funzioni concernenti i rapporti istituzionali.
  • Vice Presidente cui spetta in assenza del Presidente, il potere di rappresentanza generale della Società.
  • Amministratore Delegato, cui spettano, tra l’altro, in via esclusiva tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione delle operazioni che, singolarmente individuate, comportino per la Società l’assunzione di obbligazioni per un importo superiore ad euro 2.000.000,00.

È esclusa la straordinaria amministrazione della Società nel caso di operazioni consistenti nell’acquisto e/o nella cessione di partecipazioni, l’acquisto e la cessione di immobili, l’assunzione di Al medesimo spetta anche la rappresentanza legale della società correlata ai poteri gestori di cui è investito, la comunicazione esterna da esercitarsi in accordo con il Presidente del C.D.A..
Egli dovrà consultarsi prima di ogni riunione del C.D.A. con il Presidente per condividere con il medesimo le valutazioni e i criteri di predisposizione del progetto di bilancio di esercizio.
Egli dovrà riferire almeno trimestralmente al C.D.A., al Collegio Sindacale, ed agli azionisti sull’andamento della gestione e tempestivamente su eventi straordinari, nonché comunque su specifiche richieste di informazioni del Presidente o di almeno un
Consigliere. Può nei limiti delle deleghe conferitegli, che vengano attribuiti a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, Dirigenti, Dipendenti, poteri e funzioni inerenti l’amministrazione mediante rilascio di procure notarili.
All’Amministratore Delegato spettano i poteri/doveri del “datore di lavoro” in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 2 lett. b) D. Lgs. 81/08, “committente” ai sensi del titolo IV del D. Lgs. 81/08, nonché specifica delega di funzioni, in materia di ecologia, ambiente e normativa urbanistico edilizia.
Quanto al Collegio Sindacale esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Al socio pubblico spetta la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Al Collegio Sindacale spetta, tra l’altro, il controllo contabile dell’azienda ipoteche e la prestazione di fideiussione.

Il sistema di Organizzazione di Farmacie Comunali Torino S.p.A

Il Consiglio di Amministrazione anche per tramite del suo Amministratore Delegato ha definito il sistema organizzativo della società, atto all’attuazione del sistema delle operazioni funzionali al perseguimento dell’oggetto sociale.
A completamento si sottolinea che le singole farmacie sono collocate nell’organigramma aziendale sotto il controllo della direzione operativa. Attualmente l’azienda si compone di farmacie oltre che di un magazzino. Risulta evidente che il sistema delle operazioni aziendali confluisce proprio all’interno della gestione delle singole farmacie, dove viene effettuata l’erogazione al pubblico dei farmaci in regime convenzionato con il Servizio Sanitario della Regione, la vendita dei farmaci e dei parafarmaci e viene posta in essere ogni altra attività oggetto del servizio prestato. La gestione della singola farmacia è di fatto demandata al Direttore di farmacia, il quale anche in base alla disciplina nazionale di riferimento deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività alle indicazioni contenute nel presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nel Codice Etico, nella Carta della Qualità dei Servizi, ovvero alle Linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione per tramite del suo A.D.
I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, possono essere così riassunti:

  • Lo Statuto che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività di gestione.
  • Sistema di deleghe e procure attribuite dal CdA all’Amministratore Delegato.
    La Società ha sviluppato strumenti di governo dell’organizzazione atti a definire ruoli e responsabilità attraverso il conferimento di una procura speciale al Direttore Amministrativo, nonché la definizione di un sistema di procedure ed istruzioni operative che consentono in ogni momento di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l’individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
  • Procedura per gli acquisti di beni, servizi e per l’affidamento di lavori.
  • Un Codice Etico contemplante tra l’altro regole comportamentali, principi cui attenersi nello svolgimento delle attività.
  • La Carta della Qualità dei Servizi conformemente ai disposti del all’art. 11 del D.Lgs n. 286/1999 ed all’art. 2 comma 461 della l. 24 dicembre 2007, n. 244, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con associazioni di tutela dei consumatori interessati.
  • Il Documento Tecnico per la sicurezza.
    L’insieme degli strumenti di governance adottati da Farmacie Comunali Torino (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell’ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. 231/01). Sono di per se dunque suscettibili ad essere inquadrati nel novero del sistema dei protocolli generali esimenti dell’azienda agendo trasversalmente al sistema aziendale, ovvero in quanto atti a definire il più generale sistema delle decisioni, delle operazioni e del controllo aziendale.

scarica qui il Modello D.Lgs. 231/01 completo.